
Organico COVID: in diverse regioni è stop alla nomina dei supplenti
Il ministero non risponde alle nostre sollecitazioni e non dà indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali. Urge un intervento politico anche nei confronti del Mef per dare copertura integrale ai contratti dell'organico d'emergenza


Il 21 ottobre scorso abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero dell'Istruzione nel merito dello stop trasmesso da 4 Uffici scolastici regionali alle scuole rispetto all'attivazione delle supplenze dell'Organico COVID. Ad oggi però dal Ministero dell'istruzione non è arrivata alcuna risposta e, proprio in un momento di massima difficoltà, viene impedito alle scuole di nominare i supplenti dell'organico aggiuntivo necessari per far fronte alle esigenze connesse allo stato di emergenza.
Le note con cui gli USR invitano le scuole a interrompere la stipula dei contratti sembrano essere collegate ad una sottostima dei costi standard mensili dei contratti presente nella tabella B dei Decreti Interministeriali MEF/MI n. 95 del 10 Agosto 2020, recante disposizioni sul “Riparto dotazione organica aggiuntiva anno scolastico 2020/2021 per misure di contenimento Covid-19” e n. 109 del 28 Agosto 2020, recante disposizioni sulla “Ripartizione risorse ripresa attività didattica in presenza a.s.2020-2021”, con la conseguente mancata copertura finanziaria delle assunzioni a tempo determinato autorizzate.
Dalle segnalazioni che arrivano dalle scuole pare manchino in media circa 200 euro al mese per ogni contratto di supplenza.
A tale pesante criticità si aggiungono risorse limitate (10% del budget complessivo) e del tutto insufficienti a far fronte alle necessità di sostituzione per lunghi periodi del suddetto personale (congedo parentale, per maternità, per assistenza disabili) per le quali il MEF/NOIPA non consente di attingere ai fondi assegnati alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie.
Infine ad oggi molte convocazioni dei “supplenti COVID” riportano ancora la dicitura per cui questo personale sarebbe licenziabile in caso di sospensione della attività didattiche in presenza, e la stessa cosa riportano ancora i contratti generati dal sistema informatizzato, sebbene questa previsione non sia più corretta alla luce nella nuova normativa. Il Sidi quindi va aggiornato alla luce di quanto previsto dall’art. 6 quater del DL 104/2020, convertito con modificazioni dalla L 126/2020, che prevede che in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza il personale dell'organico di emergenza assicuri le prestazioni lavorative con le modalità del lavoro agile.
Complessivamente le problematiche descritte rischiano di vanificare gli obiettivi indicati dalla norma che ha istituito l’organico di emergenza, ovvero assegnare alle scuole con tempestività il personale aggiuntivoche occorre per garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19.
Riteniamo necessario che il Ministero si faccia carico al più presto a livello centrale nelle interlocuzioni con il MEF di tutte le problematiche connesse alla gestione dell’organico aggiuntivo e non trascini ulteriormente la situazione di incertezza determinata dalle note inviate alle scuole dagli USR.
Continueremo perciò a sollecitare la convocazione di incontro urgente e a chiedere l’applicazione della legge e la garanzia dei contratti legittimamente stipulati e un intervento legislativo per la copertura integrale dei costi legati al conferimento delle supplenze.
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