
Adempimenti burocratici per gli alunni reali per tenere a bada gli alunni fantasma
Entro il 30 novembre (con proroga eventuale fino al 31 gennaio) dovranno ripresentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche gli alunni interni.


Entro il 30 novembre (con proroga eventuale fino al 31 gennaio) dovranno ripresentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche gli alunni interni.
E' quanto contenuto nella CM n. 79 del 29 ottobre u.s., aggiuntiva alla
C.M. n. 77 del 22 ottobre , che contraddice e abroga quanto promesso nella CM n. 2 del 13 gennaio 2004, la quale prevedeva, per quanti non si fossero ritirarti da scuola entro il 15 marzo, l'iscrizione automatica agli esami.
La norma, che può sembrare un inutile carico burocratico, potrebbe però servire a censire meglio gli alunni reali delle scuole paritarie non solo ai fini della predisposizione delle commissioni, ma anche per evitare quella presenza di alunni fantasma (candidati agli esami che in realtà non avevano frequentato l'anno scolastico) che ha dato il via agli scandali delle false maturità dello scorso anno. Un’aggiunta in extremis che cambia di poco i limiti della C.M. 77 stessa e che scarica sull’utenza problemi dell’amministrazione.
Di seguito la circolare ministeriale n. 79.
Roma, 5 novembre 2004
Circolare ministeriale n. 79
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
Prot. 15580
Roma, 29 ottobre 2004
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2004/2005 - Presentazione della domanda.
A chiarimento della C.M. n.77, prot.15269 del 22-10-2004, si precisa che la necessità di presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato, prevista dall'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323 per i candidati esterni entro il 30 novembre, deve intendersi riferita anche ai candidati interni con l'osservanza del medesimo termine.
In tal modo, tra l'altro, viene agevolato il compito delle scuole e dei Direttori Generali regionali nel prefigurare le commissioni di esame, subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, limitatamente a casi gravi e documentati motivi, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare la domanda al dirigente scolastico.
Si precisa,altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami, sempre che, come dispone l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale.
La disposizione, di cui alla C.M. n.2 del 13-1-2004, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2004/2005, secondo la quale gli alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame conclusivo, è, di conseguenza, caducata.
Con l'occasione, si fa presente che nella predetta C.M. n.77/2004, titolo "Costituzione delle commissioni di esame", terzultimo capoverso, l'indicazione "O.M. n. 9 del 21-2-2004" è dovuta a mero errore materiale; la citazione corretta è: "O.M. n. 21 del 9-2-2004".
IL DIRETTORE GENERALE - Silvio Criscuoli
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