
Conferimento di supplenze all’estero triennio 2001-2004
Le disposizioni sul conferimento delle supplenze all’estero, per il triennio 2001-2004, sono affisse, in data 5 luglio 2001, all’albo delle circoscrizioni consolari delle istituzioni scolastiche che seguono sia il calendario boreale che il calendario australe


Le disposizioni sul conferimento delle supplenze all’estero, per il triennio 2001-2004, sono affisse, in data 5 luglio 2001, all’albo delle circoscrizioni consolari delle istituzioni scolastiche che seguono sia il calendario boreale che il calendario australe. Sono anche consultabili su questo sito web.
Le domande di inclusione in graduatoria da parte degli aspiranti supplenti dovranno pervenire, direttamente alla competente autorità all’estero, entro il 4- agosto 2001, sia per l’emisfero boreale che per l’emisfero australe.
Nella ipotesi che le disposizioni vengano affisse all’albo consolare in data successiva a quelle indicate sarà garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande.
L’autorità consolare dispone anche la pubblicazione dell’elenco delle scuole (statali e non statali) nonchè dei corsi di lingua e cultura italiane ove siano attivati posti di contingente statale.
L’elenco aggiornato delle scuole italiane all’estero, pubblicato dal MAE - DGPCC Uff. IV, è anche consultabile sul sito internet www.esteri.it.
Le domande redatte secondo il modello allegato 1 vanno presentata direttamente ai Dirigenti scolastici di non più di due circoscrizioni consolari all’estero per l’inclusione in una o più graduatorie di scuole o corsi.
Nel caso in cui il Dirigente scolastico non sia di nomina ministeriale le domande saranno rivolte direttamente al Capo dell’ufficio consolare di competenza.
Vanno presentate dichiarazioni relative a titoli di studio e a tutti i titoli culturali e didattici valutabili ai sensi delle tabelle allegate al telespresso nonchè al possesso del requisito della residenza.
Per l’inclusione in graduatorie di diversi gradi di scuola della medesima istituzione scolastica deve essere prodotta domanda per ogni singolo grado di scuola.
L’accordo raggiunto con la sequenza contrattuale (art.16) non risulta, ad avviso della nostra O.S., rispettato non essendo stata conclusa la specifica trattativa per indisponibilità del MAE.
Inoltre il raccordo con le disposizioni generali in materia di conferimento delle supplenze non risponde alla normativa metropolitana essendo, con il dissenso dalla CGIL Scuola, stato posta, a riferimento prevalente, la residenza rispetto all’appartenenza alle fasce previste dal D.M. del M.P.I. 201 del 4-6-2001.
Tra le altre cose contestate, la Nostra Organizzazione ha sostenuto di circoscrivere gli ambiti di riferimento del requisito della residenza e di poter stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in reale applicazione degli specifici articoli del CCNL scuola del 1995 (artt.18, 25, 47).
A decorrere dal 1-9-2001, le graduatorie per il conferimento delle supplenze all’estero si articoleranno in:
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Abilitati residenti;
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Abilitati non residenti
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Non abilitati residenti
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Non abilitati non residenti
Le graduatorie degli abilitati si articoleranno in prima e seconda fascia riguardante rispettivamente gli inclusi delle graduatorie permanenti ex lege 124/99 e il personale non incluso nelle graduatorie stesse.
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Viene confermata la modifica alla parte del D.L.vo 62 che faceva riferimento, per effettuare le sostituzioni, al periodo di assenza previsto per la scuola secondaria non prendendo in considerazione le specificità dei corsi, della scuola materna e della scuola elementare.
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Sulla materia della durata dei rapporti di lavoro, e delle garanzie contrattuali (ferie, permessi, assenze) si avrà la costituzione di un “ pieno rapporto” con la conseguente piena certificazione anche in presenza di sospensione delle attività che si collochi all’interno del periodo di impegno previsto dal contratto a t.d..
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Le questioni attinenti al trattamento economico del personale a t.d residente saranno oggetto di “relazioni sindacali” periferiche.
Per il personale non residente il trattamento complessivo, per indisponibilità del MAE, non potrà variare rispetto a quello attualmente in godimento. Esso sarà costituito da una retribuzione base e da un assegno di sede aggiuntivo con riferimento a “anacronistica invarianza” .
Un accordo avrebbe potuto sciogliere definitivamente alcuni nodi riguardanti la dinamica salariale, i contributi assistenziali e previdenziali, l’applicazione della legge locale etc.
Si sta comunque lavorando per “costruire” una specifica sede per affrontare tutta la tematica.
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