
Contenzioso. Licenziamento in scuola con meno di 15 dipendenti. Patteggiamento: riconoscimento del danno
Un risarcimento di 3.000 Euro all’insegnante licenziato senza giusta causa


Un risarcimento di 3.000 Euro all’insegnante licenziato senza giusta causa: questo è quanto si è patteggiato tra il professore… – patrocinato dalla CGILSCUOLA – e la Oxford Mantova S.r.l.
Questi i fatti: il professore, assunto presso la Oxford con contratto a tempo indeterminato, in data 3 luglio 2002 riceveva una lettera con cui si comunicava “come Lei sa, la legge che ha istituito le scuole paritarie richiede che l’insegnamento sia affidato a docenti abilitati, ove disponibili. Essendoci pervenute due domande di assunzione da parte di docenti abilitati nelle Sue materie, non siamo in grado di rinnovarLe l’incarico di insegnamento per il prossimo anno scolastico 2002/2003; pertanto la presente costituisce preavviso di licenziamento secondo le modalità previste dal Contratto Nazionale Aninsei/Assoscuola”.
In data 6 settembre, presso la Direzione provinciale del Lavoro veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione; in quell’occasione il proprietario dell’Oxford Mantova, teneva un comportamento baldanzoso e tracotante, sfidando il ricorrente e la CGILSCUOLA a proseguire nella causa, che comunque riteneva una perdita di tempo.
Successivamente l’avvocato della CgilScuola, nel ricorso esperito in Tribunale, rimarcava:
-
la violazione dell’art. 4 bis della Legge 10/03/2000 n. 62 in quanto “ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale, alla data di entrata in vigore della presente Legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata…..” Tale data non può che intendersi o con la data di entrata in vigore della stessa Legge 10/3/2000 n. 62 o con l’entrata in vigore della Legge 23/12/2000 n. 388 cioè il 1/1/2001; infatti l’art. 51 comma 10 ha inserito l’art. 4 bis nella L. 10/3/2000 n. 62.
A tutt’oggi tale procedura concorsuale deve essere ancora indetta.
-
la violazione dell’art. 51 comma 2), CCNL Scuola ASSOSCUOLA che stabilisce “.. sono da considerarsi tra gli altri motivi che giustificano il licenziamento la mancanza dei titoli richiesti per l’insegnamento, rilevata dalle competenti autorità”
L’azienda alla data del 3 luglio 2002, non occupava più di 15 dipendenti e quindi non si era in vigenza di applicazione dell’art. 18 L. 300/70 ma dell’art. 8 della L. 15/07/66 n. 604 come modificato dalla L. 608/90 che prevede un risarcimento da 2.5 a 6 mensilità globali di fatto.
Pertanto il proprietario patteggiava un risarcimento complessivo di 3.000 euro – spese legali compensate- in quanto la retribuzione percepita dal ricorrente, nell’intercorso rapporto di lavoro costituiva l’unica fonte di reddito.
Quanto sopra per portare a conoscenza dei nostri lettori che svolgono la loro attività presso le scuole private che, nel caso di intimazione di licenziamento per non aver acquisito l’abilitazione, si prodighino ad impugnarlo entro 60 giorni dal ricevimento in considerazione del suddetto art. 4 bis della L. 62/2000 che lascia aperta la possibilità avanti l’Autorità giudiziaria di poter dichiarare illegittimo il licenziamento sino a quando non venga espletata la procedura concorsuale per titoli ed esami su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che l’ultima procedura concorsuale espletata è quella del 99 e quindi anteriore all’entrata in vigore della L. 62/2000.
Roma, 10 ottobre 2003
Servizi e comunicazioni
Il futuro comincia ogni mattina alle 8.00
I più letti
-
Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: pubblicato il decreto ministeriale
-
12 marzo 2025 assemblea nazionale docenti precari: assunzioni, concorsi PNRR, GPS, percorsi abilitanti e le ultime novità sul sostegno
-
Scuola e contratto: aumenti di stipendio, diritti, valore e qualità del lavoro
-
Personale ATA: revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche
-
Scuola, FLC CGIL: ritirare i tagli dei collaboratori scolastici e stanziare risorse per le nuove figure
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota ministeriale 5479 del 11 marzo 2025 - Accreditamento corsi diploma accademico primo e secondo livello e corsi master aa 2025 2026
- Decreti direttoriali Decreto Direttoriale 205 del 06 marzo 2025 - Definizione profili disciplinari nuovi settori artistico-disciplinari AFAM
- Note ministeriali Nota 52852 del 3 marzo 2025 - Trasmissione OM mobilità personale docente, educativo ed ATA e OM insegnanti di religione cattolica as 2025-26
- Ordinanze ministeriali Ordinanza Ministeriale 36 del 28 febbraio 2025 - Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2025/2026
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici