
Contratti di solidarietà difensivi: proroga dei benefici
Tra le novità previste nella Legge finanziaria per il 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato prorogato, art. 75, c.15 lett.c, al 31 dicembre 2001 il termine per fruire dei benefici concessi alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi (art. 5, c.5 e c.8, Legge 236/93; art.1, c.2, Legge 52/98).


Tra le novità previste nella Legge finanziaria per il 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato prorogato, art. 75, c.15 lett.c, al 31 dicembre 2001 il termine per fruire dei benefici concessi alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi (art. 5, c.5 e c.8, Legge 236/93; art.1, c.2, Legge 52/98).
Come si ricorderà la possibilità di stipulare contratti di solidarietà difensivi, ai sensi delle disposizioni di legge sopra ricordate, è stata inserita in tutti e tre i ccnl della scuola privata proprio per far fronte alle situazioni di crisi ed evitare quindi che le eccedenze di personale si trasformassero in licenziamenti collettivi. Infatti tale norma rappresenta a tutt’oggi, in attesa di un riordino complessivo degli ammortizzatori sociali, l’unico strumento di difesa dell’occupazione non rientrando le scuole private nel campo dei imprese soggette alla cassa integrazione guadagni.
Al fine di ridurre o evitare licenziamenti collettivi è possibile stipulare, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 24 della Legge 223/91, contratti di solidarietà difensivi che prevedono la corresponsione, per un periodo massimo di due mesi, un contributo ai lavoratori e ai datori di lavoro pari alla metà del monte ore retributivo oggetto della riduzione. Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati. Ricordo che il contributo, erogato dal Ministero del Lavoro, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compresi gli obblighi contributivi. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto ricordo che la legge prevede che, per il periodo della riduzione, i contributi sono figurativi e quindi al lavoratore è garantita ai fini pensionistici l’intera contribuzione sull’intera retribuzione di riferimento.
Roma, 14 febbraio 2001
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