
Corte Costituzionale: il dipendente, con figli fino a tre anni, ha diritto a richiedere il trasferimento temporaneo dove è fissata la residenza familiare
Una recente sentenza accorda la possibilità di trasferimento temporaneo nella provincia o nella regione dove è fissata la residenza della famiglia.


La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 99/2024) ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici, con figli fino a tre anni di età, a richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.
In precedenza (ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore. Adesso, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l’illegittimità della disposizione sopra richiamata, è invece prevista la possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo anche nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.
Secondo la Corte costituzionale, l’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.
Come previsto dal comma 1 dell’art.42-bis, si ritiene utile ricordare che tale assegnazione temporanea può essere disposta “subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
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