
Docente tutor e orientatore: la formazione, le procedure, le risorse
Il DM e la conseguente circolare applicativa fissano tempi e modalità di attivazione del tutor e dell’orientatore. Si rischia di introdurre una figura - quella del tutor - slegata dal lavoro collegiale dei consigli di classe che dovrà relazionarsi con gruppi anche di 50 alunni.


Con Circolare 958 del 5 aprile 2023, che dà attuazione al Decreto ministeriale di pari data (vedi notizia), il Ministero dell’istruzione ha dettato alle scuole secondarie di secondo grado le prime indicazioni sull’avvio delle iniziative propedeutiche all’attuazione delle Linee guida sull’orientamento – a.s.2023-2024 istituenti il tutor scolastico e il docente orientatore.
Di seguito i punti essenziali contenuti nel Decreto e nella Circolare applicativa.
- Il Ministero si sofferma in modo particolare sulla figura del docente tutor specificandone le attività da svolgere in connessione con l’attività del docente orientatore a beneficio degli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
- A tale scopo si dà indicazione orientativa per l’individuazione di un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti accanto ad un orientatore per ogni unità scolastica.
- Ciascuna istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione riceverà dal Ministero la comunicazione del numero indicativo minimo dei docenti che potranno essere avviati alla formazione di tutor, calcolato in proporzione del numero degli studenti iscritti alle classi del secondo biennio e del quinto anno per il prossimo anno scolastico.
- Nella medesima comunicazione verrà indicato anche l’importo destinato a ciascuna istituzione scolastica per lo svolgimento delle attività.
- Le scuole selezioneranno sulla base di criteri definiti e indicati dalle disposizioni ministeriali i docenti che daranno la disponibilità a ricoprire gli incarichi per procedere poi alla formazione di 20 ore utilizzando la piattaforma “Futura PRR”.
- I requisiti per l’accesso alla formazione sono prerogativa degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti), essendo quelli declinati dal ministero in via preferenziale. Ciò vuol dire che se ne possono aggiungere altri che il Collegio riterrà opportuno aggiungere o sostituire quelli indicati dal ministero.
- La formazione sarà a carico dell’INDIRE.
- L’Allegato A al decreto contiene la ripartizione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche; l’Allegato B contiene il numero minimo di docenti ammessi alla formazione per istituzione scolastica.
- Alla conclusione della formazione, e sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali (Collegio dei docenti), il Dirigente scolastico “procederà alla nomina dei docenti tutor e del docente orientatore per l’anno scolastico 2023/2024, in base a quanto previsto in relazione alle figure funzionali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.”.
- Alle scuole perverranno, sulla base di un’apposita ripartizione già prevista dagli allegati al Decreto, 150 milioni di euro a supporto di tali attività al fine di attribuire al docente tutor una remunerazione compresa tra un valore minimo pari a 2.850 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 4.750 euro lordo Stato e al docente orientatore una remunerazione compresa tra un valore minimo pari a 1.500 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.000.
- La determinazione del compenso insieme con i criteri di utilizzo delle risorse assegnate sarà stabilita in sede di contrattazione integrativa di scuola.
Nell’essenziale il Decreto e la Circolare hanno seguito parte delle proposte avanzate dalla nostra organizzazione sia in sede di informativa sia in sede di esame del decreto presso il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione (CSPI).
In modo particolare sono state accolte le nostre istanze di rispettare le prerogative del collegio dei docenti in materia organizzativa e pedagogico-didattica - in analogia a quanto avviene per l’individuazione delle altre figure funzionali al Ptof come le funzioni strumentali - e le prerogative della Contrattazione in materia di attribuzione dei compensi e della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse dedicate all’intera operazione. Rimane ferma la nostra convinzione che l’istituzione di un tutor per classe sarebbe stata la soluzione di gran lunga più funzionale allo sviluppo dei rapporti pedagogici- didattici e organizzativi della scuola. Quando invece il decreto crea una figura che rischia di slegarsi dai bisogni di individualizzazione, se si pensa che ogni tutor dovrà relazionarsi con gruppi anche di 50 alunni.
Resta il forte limite di risorse stanziate solo per un anno e solo per l’ultimo triennio scolastico.
E rimane per noi inaccettabile, come abbiamo già evidenziato nel corso dell’informativa sui provvedimenti avvenuta il 23 marzo scorso, la mancata devoluzione della materia al CCNL, in violazione del DLgs 165/01 che assegna al contratto l’uso e la destinazione del salario accessorio. È un vulnus alle prerogative contrattuali e sindacali che va sanato quanto prima.
Sul piano generale valgono le nostre elaborazioni sulla figura del tutor e dell’orientatore già espresse in occasione dell’informativa sulle linee guida avvenuta in occasione dell’incontro Sindacati/MIM del 14 dicembre scorso.
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