
CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021: nuovo incontro per la sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo
Per la FLC CGIL non ci sono spazi per regolare contrattualmente la materia sia perché permane il potere di sospensione dal servizio in capo al DS sia perché manca l'istituzione di un organismo di garanzia della libertà di insegnamento.


In data 5 giugno 2024 si è svolto il secondo incontro tra Aran e sindacati per discutere del sistema delle sanzioni disciplinari riguardanti il personale docente ed educativo (ai sensi dell’art. 178 comma a del CCNL 2019/21).
L’ Aran ha presentato un testo con cui ha cercato di tener conto delle numerose osservazioni critiche formulate dal sindacato nel precedente incontro. L’aspetto più delicato è rappresentato dal potere attribuito ai Dirigenti scolastici (in base al Dlgs 165/01 come modificato dal DL “Madia”) di irrogare ai docenti sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio, diversamente da tutti gli altri settori pubblici in cui questa competenza è in capo all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), che per a scuola corrisponde all’Ufficio Scolastico Regionale.
Nel suo intervento Gianna Fracassi, segretario generale della FLC CGIL, pur apprezzando il tentativo fatto dall’Aran di circoscrivere le conseguenze determinate dal DL “Madia”, ha espresso di non condividere la proposta presentata per i seguenti motivi:
- non risulta comunque abrogata la disposizione normativa che attribuisce al Dirigente scolastico il potere di irrogare sanzioni ai docenti di sospensione dal servizio fino a 10 giorni; resterebbe pertanto in vigore la disparità di trattamento tra i docenti e il personale degli altri comparti pubblici;
- non si prevede l’istituzione di un organismo di garanzia a tutela della libertà di insegnamento, ovvero di un organismo in grado di accertare se l’azione disciplinare avviata nei confronti del docente riguarda la trasgressione di un dovere di servizio oppure (come purtroppo già accaduto in passato) l’autonoma attività di insegnamento che è tutelata dalla Costituzione;
- infine, il sistema disciplinare proposto comporta l’accettazione del codice di comportamento dei lavoratori pubblici che, con le modifiche di recente apportate con il DPR n. 81/2023, rischia di determinare forti limitazioni ai diritti costituzionalmente tutelati come la libertà di pensiero e di espressione, aspetti particolarmente rilevanti in specie per chi svolge la funzione docente. Non a caso la FLC CGIL ha impugnato il provvedimento sul codice di comportamento e attende che in proposito si pronunci la giustizia amministrativa.
In ragione di tutto ciò la FLC CGIL si è dichiarata indisponibile a regolare per via contrattuale la materia delle sanzioni disciplinari alle condizioni date. Ne consegue che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per ora resta in vigore il previgente sistema disciplinare (di cui al Dlgs n. 297/94) che non attribuisce al Dirigente scolastico alcun potere di irrogazione della sanzione di sospensione dal servizio.
Al termine dell’incontro, il Dott. A. Naddeo, presidente dell’Aran, ha aggiornato l’incontro riservandosi di presentare un nuovo testo tenuto conto della disponibilità di alcune sigle sindacali di cimentarsi ulteriormente con i contenuti della proposta illustrata.
Per la FLC CGIL invece le stesse basi di discussione su cui si basa la proposta non consentono mediazioni possibili.
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