
E’ condotta antisindacale la mancata informazione preventiva e la mancata apertura della contrattazione di scuola
Il giudice del lavoro di Pordenone ha condannato un Dirigente scolastico per comportamento antisindacale


Il giudice del lavoro di Pordenone ha condannato un Dirigente scolastico per comportamento antisindacale perché non aveva fornito la documentazione necessaria allo svolgimento delle trattative, perché non aveva dato corso alla richiesta di esame congiunto e perché non aveva aperto la contrattazione nonostante le sollecitazioni ricevute.
Lo schema del contratto integrativo d’istituto in esame, ripetutamente violato dal Dirigente che per questa ragione è stato condannato, ricalca, con importanti arricchimenti e compiute puntualizzazioni, quanto definito nel CCNL 1998 – 2001 e nel CCNL relativo al II° biennio economico e, quindi, la sentenza ha un valore generale anche sul piano del contratto nazionale oltre che su quello importantissimo del contratto di scuola.
Vale la pena di richiamare l’attenzione sul fatto che il giudice ribadisce che il contratto di scuola sancisce obblighi da rispettare (non buone volontà); che le informazioni richieste tendevano, in buona parte, ad avere conoscenza delle somme disponibili per la contrattazione d’istituto (compresi i residui non spesi); che sindacati provinciali ed RSU sono soggetti distinti e diversi e quindi ognuno titolare di prerogative; che l’informazione preventiva non può considerarsi soddisfatta con telefonate o incontri episodici.
Anche in questo caso, come in tutti quelli che abbiamo riportato, abbiamo un chiaro esempio che in situazioni di conflitto mentre prima della comparsa della contrattazione d’istituto si determinava sempre una situazione di paralisi, considerati anche i tempi siderali della giustizia amministrativa e la diversa relazione fra soggetti esistente con la disciplina pubblicistica, ora in tempi brevi un magistrato dirime il conflitto sulla base del contratto sottoscritto.
Questa sentenza, come quella di Pisa recentemente commentata, è utilizzabile in tutte quelle situazioni nelle quali il Dirigente, nonostante le richieste, non avvia la contrattazione integrativa di scuola.
Roma, 27 maggio 2002
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