
Emanato il Decreto sulla ripartizione delle risorse per la formazione in apprendistato
Il Ministero del lavoro per la prima volta fa esplicito riferimento all’obbligo di istruzione


Con nota del direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) del 2 dicembre 2011 viene trasmesso il decreto che ripartisce per il 2011 per ciascuna regione le risorse statali per le attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato.
I contenuti del decreto
Il decreto è emanato ai sensi dell’art. 118 comma 16 della Legge 388/00 che stanzia anche per il 2011 una somma di 100 milioni di euro “per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età “ di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Tale somma è prelevata dal “Fondo sociale per occupazione e formazione” di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del decreto legge 185/08.
A differenza dello scorso anno, la ripartizione fra le regioni e le province autonome avviene utilizzando i seguenti parametri:
- Il 65% viene assegnato in base agli apprendisti assunti nel triennio 2008-2010
- il 35% viene assegnato in base agli apprendisti formati nel triennio 2008-2010
- In ogni caso ciascuna Regione o Provincia Autonoma non può ricevere meno di 516.000,00 euro.
Condizione per il trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni per gli anni successivi è la predisposizione di un apposito rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, riguardante l’avanzamento delle attività inerenti l’apprendistato. Tale rapporto è elaborato secondo linee guida del MLPS in collaborazione con l’ISFOL da inviare al Ministero entro il 30 giugno 2012.
Infine, entro 24 mesi dal trasferimento delle risorse, le Regioni devono comunicare al MLPS estremi ed importi degli atti amministrativi inerenti l’utilizzo delle risorse ricevute.
Il nostro commento
Il consueto decreto di ripartizione delle risorse per l’apprendistato, viene emanato in una situazione fortemente modificata rispetto al passato.
Innanzitutto dal 25 ottobre è in vigore del Testo Unico sull’apprendistato che presenta numerosi aspetti innovativi rispetto alla precedente normativa di settore e che dovrebbe dispiegare i propri effetti nei prossimi mesi
In secondo luogo con la sottoscrizione degli accordi in conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, che saranno presto recepiti in atti normativi “nazionali”, vengono messi a regime i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) superando definitivamente le ambiguità determinate dalla stratificazione e sovrapposizione dei percorsi statali con quelli sperimentali regionali.
In terzo luogo il decreto in questione fa esplicito riferimento all’apprendistato per l’espletamento dell’obbligo di istruzione a partire dai 15 anni. Come è noto tale possibilità è stata introdotta dall’art. 48 comma 8 della Legge 183/10 (cosiddetto collegato-lavoro). Occorre ricordare che con un comunicato stampa del 24 maggio scorso il MIUR informava di aver stanziato “5 milioni di euro per realizzare, in otto regioni, progetti pilota per percorsi di apprendistato utili all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. A parte la Lombardia e il Veneto, ad oggi non è affatto chiaro la situazione riguardante questi progetti.
In ogni caso la FLC ribadisce la propria contrarietà all’utilizzo di parte delle risorse previste dal decreto del MPLS del 2 dicembre, delle risorse stanziate dall’ex ministro Gelmini ed, eventualmente, di quelle dei fondi interprofessionali, per finanziarie attività di apprendistato che comportano di fatto l’abbassamento dell’età di accesso al lavoro che, in base a una legge vigente, l’art. 1 comma 622 della Legge 296/06, è di 16 anni. Pertanto la FLC chiede al Ministro Profumo di sospendere questa sperimentazione e di aprire, con urgenza, un tavolo di confronto che preveda il coinvolgimento di chi lavora negli specifici settori della conoscenza per elaborare gli atti successivi di regolazione dell’apprendistato previsti dal Testo Unico.
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