
Finanziamenti per gli alunni in situazione di handicap nelle scuole paritarie
Finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole paritarie nell'a. s. 2000-2001.


DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Prot. n.704
Roma, 12 novembre 2001
Oggetto:Finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole paritarie nell'a. s. 2000-2001.
L'art. 1, comma 14, della L. 10.3.2000, n. 62 prevede a decorrere dall'anno 2000, la spesa di £. 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
Per l'anno 2000 -a fine esercizio- il citato stanziamento è stato iscritto al cap. 1376 intestato alla soppressa Direzione Generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale che ha provveduto, con decreto del 28.12.2000 ad impegnare la somma a favore dei Provveditorati agli Studi.
Lo specifico riparto è ora realizzato dalla scrivente Direzione Generale che, con lettera circolare n. 98 del 6.7.2001, ha effettuato, a tal fine, una ricognizione degli alunni con handicap frequentanti le scuole paritarie nell'anno scolastico 2000/01. Sulla base di tale ricognizione è stato possibile stimare la presenza degli alunni handicappati frequentanti le scuole paritarie in ogni provincia e, quindi, ripartire per ogni Provveditorato agli Studi la quota spettante del finanziamento di £. 7 miliardi, quale risulta dall'elenco allegato(*).
Le risorse finanziarie vengono ora accreditate in contabilità speciale ai Provveditorati agli Studi, i quali dovranno ripartirle tra le scuole dichiarate paritarie con decorrenza dall'anno scolastico 2000-2001, in ragione degli alunni con handicap che hanno effettivamente frequentato le scuole stesse nell'anno scolastico indicato.
Si evidenzia come tali risorse stanziate per assicurare le finalità d'integrazione della legge 104/92 rappresentano una novità e sono destinate nella logica della legge 62/2000, che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale d'istruzione, a sezioni e classi formate secondo le finalità della normativa che regola il processo dell'integrazione degli alunni handicappati o in situazioni di disagio nell'ambito del sistema scolastico.
Si richiama l'attenzione sul fatto che le scuole elementari paritarie sono assegnatarie del finanziamento previsto per il docente di sostegno ai sensi della convenzione di parifica vigente per l'anno scolastico 2000-2001. In tal caso, il contributo pro capite di cui alla presente circolare potrà essere corrisposto solo nella misura in cui non risulti già coperto dal predetto finanziamento.
A compimento della erogazione dei fondi alle scuole paritarie, i Provveditori agli Studi vorranno fornire alla scrivente Direzione Generale, oltre che all'Ufficio scolastico regionale, il quadro completo dei finanziamenti disposti per ogni scuola paritaria indicando per ogni scuola:
- Denominazione e Gestore della scuola
- Numero degli alunni handicappati frequentanti
- Contributo complessivo erogato per la scuola
- Erogazione totale per la provincia.
L'Ufficio VII di questa Direzione Generale - Dirigente Dr. Vito Festina - è a disposizione per ogni informazione ed eventuali chiarimenti (Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio VII - Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA - tel. 06/58493450; 06/58496055; 06/4466874 - fax 06/58492492).
La presente lettera circolare è trasmessa via Internet e mediante rete Intranet.
Il Direttore Generale - Silvana Riccio
(*) elenco ancora non disponibile
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