
Handicap:il mio corso sara' valido?
Il Decreto n. 287 del 30 novembre scorso, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha determinato i requisiti di validità per l'insegnamento nella scuola dei titoli finali rilasciati al termine dei corsi di specializzazione "gestiti" dalle Università, ripristina chiarezza e trasparenza


Il Decreto n. 287 del 30 novembre scorso, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha determinato i requisiti di validità per l'insegnamento nella scuola dei titoli finali rilasciati al termine dei corsi di specializzazione "gestiti" dalle Università, ripristina chiarezza e trasparenza.
Dopo l’emanazione del Decreto alcuni corsi sono stati immediatamente sospesi, a fronte delle richieste di chiarimento da parte degli interessati, mentre in altri casi l’attività prosegue confidando sul fatto che nessuno sollevi problemi.
Consigliamo vivamente a tutti gli interessati di autotutelarsi richiedendo in forma scritta, ai sensi della Legge 241/'90, agli Enti e alle Università di sapere, mediante risposta scritta, se il corso attivato, al quale ci si è iscritti o che si sta frequentando, risponde ai requisiti di validità esplicitati nel Decreto sopra citato.
Al riguardo ricordiamo i punti salienti previsti dal Decreto 287 segnalando che la mancanza di uno solo di questi implica la mancata validità del titolo finale ai fini dell'insegnamento nelle scuole.
Dai diplomi finali dovranno risultare i seguenti elementi:
a)
gli estremi della comunicazione con la quale il Provveditore agli Studi informa l’Università sull’esistenza, in provincia, di un fabbisogno di insegnanti specializzati.
E’ appena il caso di ricordare che tale comunicazione deve riportare una data antecedente l’avvio delle iscrizioni alle selezioni per l’ammissione al corso.
Diverse Università non hanno richiesto preventivamente alcuna comunicazione ai Provveditorati.
b)
che il corso è stato istituito, organizzato e gestito da:
-
scuole di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria;
-
facoltà o dipartimenti dove sono istituiti i corsi di laurea in Scienza della formazione primaria.
Di conseguenza sono in contrasto con le norme i corsi gestiti dalle Facoltà di Medicina (Catanzaro), Psicologia (Torino), Lettere (Chieti), dalla Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione (Tor Vergata), ecc.
Questa previsione, da sola, rende privi di validità per l'insegnamento nella scuola i titoli finali.
c) che l'eventuale convenzione è stata stipulata nel rispetto di quanto previsto dal IV comma dell’art. 14 della Legge 104/’92, che recita: "L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione (…) e dei corsi di laurea (…) può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione."
La previsione di questo requisito rende illegittimi tutti i corsi fino ad ora attivati. Infatti: gli enti sono citati dall’art. 14 limitatamente alle attività di insegnamento.
Questo esclude, pertanto, che un ente possa ricevere iscrizioni, tasse e contributi; predisporre le prove di selezione; ecc. che competono invece all’università.
Esattamente il contrario di quanto previsto in tutte le convenzioni.
Inoltre, l’università non può stipulare una convenzione con un soggetto qualsiasi (ad es.: una scuola) ma esclusivamente con enti o istituti specializzati.
Poi, accertato che il soggetto convenzionato con l’università abbia queste caratteristiche (che richiamano la presenza di un organico stabile, di un’attività continuativa e non occasionale, ecc.), tale qualifica, a nostro avviso, non può essere estesa automaticamente a tutte le eventuali sedi provinciali perché esse devono possedere le stesse caratteristiche dell’istituto madre, esempio: considerare specializzato un ente che ha la sede presso l’abitazione del presidente, e che utilizza esclusivamente personale reclutato ad hoc per i corsi, rappresenta una lesione della norma.
E’ appena il caso di ricordare che la convenzione non è obbligatoria ma è una possibilità, fra l’altro, limitata all’insegnamento di discipline facoltative e, pertanto, non di tutte le discipline come avviene attualmente nei corsi attivati.
d)
che i programmi siano conformi alla normativa.
E’ l’aspetto sul quale abbiamo meno informazioni ma sul quale nutriamo molte preoccupazioni.
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