
Interpretazione autentica Funzioni Aggiuntive ATA
Il 5 Settembre è stata definita, tra i sindacati scuola e il MPI, l’interpretazione autentica dell’Allegato 7 del CCNI che stabilisce la valutazione dei punteggi per l’assegnazione delle funzioni aggiuntive al personale ATA nelle scuole.


La definizione dell’interpretazione autentica rappresenta un risultato politico importante per il settore. I problemi interpretativi che hanno creato moltissime ingiustizie tra il personale favorendone un giudizio critico sugli stessi istituti contrattuali dovrebbero essere superati. L’interpretazione avviene in tempo utile per organizzare la funzionalità dei servizi scolastici in relazione all’inizio del nuovo anno scolastico. In particolare è possibile, da subito, assegnare la funzione di "vicario" della nuova figura del direttore dei servizi, che è entrata in vigore con il 1° Settembre sulla base di una graduatoria regolare e univoca in tutte le scuole. I contenuti dell’interpretazione riguardano anche alcuni aspetti non definiti chiaramente dal contratto come la retribuzione delle funzioni aggiuntive nei casi di assenza lunga dei titolari. A questo proposito si è definito che, in sede di contrattazione integrativa di scuola, siano stabiliti i criteri per la retribuzione proporzionale della funzione assegnata. La modalità regolata riguarda l’assenza del titolare della funzione nel caso che comporti problemi organizzativi al funzionamento dei servizi e sia necessario sostituirlo di conseguenza con un altro aspirante. I casi tipici sono: la funzione vicaria del direttore dei servizi e il supporto ai portatori di handicap, ma esistono necessità anche per altre tipologie di funzione. Questa soluzione ci sembra positiva, valorizza il ruolo del sindacato sul posto di lavoro ampliandone il ruolo anche rispetto al controllo sul modello organizzativo.
Nell’ambito del confronto non è stato possibile per ora stabilire una interpretazione sulle "35 ore". Sull’istituto rimane confermato il nostro orientamento.
I contenuti dell’interpretazione.
Punto A) assistenti amministrativi:
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l’anzianità di servizio nella funzione di responsabile amministrativo relativa agli anni interi è valutata in relazione al servizio effettivamente prestato nell’arco della carriera, è esclusa la valutazione del servizio ai fini giuridici;
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l’anzianità maturata con i 360 giorni nell’ultimo quinquennio è riconosciuta in relazione al periodo 1° Settembre 1994 – 31 Agosto 2000;
-
la valutazione per i periodi brevi, 1 mese o frazione, è attribuita in aggiunta al servizio di 360 giorni o a quello maturato con l’anno intero che va inteso maturato comunque relativamente all’assegnazione di supplenza annuale del Provveditore.
Punto B) Idoneità in concorsi a responsabile amministrativo:
-
si riferisce esclusivamente al profilo di responsabile amministrativo della scuola;
Punto C) Possesso dei titoli di studio previsti dal CCNL per l’accesso a responsabile amministrativo:
-
è chiarito che sono esclusivamente quelli previsti dalla tabella B) allegata al contratto; è esclusa la nota in calce che fa riferimento ai titoli posseduti dagli aspiranti collocati nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze; la nota in calce vale per gli altri profili.
Graduatoria collaboratori scolastici.
- È estesa la valutazione prevista dal punto 4, lettere A) e B) alle iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione;
- la valutazione di cui al punto 4.2, lettera A) riguardante l’idoneità a concorsi riguarda la partecipazione a concorsi per l’accesso a profili superiori a quello di collaboratore scolastico.
Inoltre è stabilito che:
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in caso di parità di punteggio la maggiore anzianità di servizio da valutare è quella riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera;
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le funzioni aggiuntive devono essere attribuite prioritariamente a personale con contratto a tempo indeterminato;
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la contrattazione integrativa di scuola stabilirà i criteri per la retribuzione proporzionale del titolare della funzione aggiuntiva nei casi di assenza che comportano problemi di organizzazione dei servizi;
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lo svolgimento della funzione aggiuntiva è valutato in analogia alle attività certificate e retribuite previste dagli artt. 54 e 71 del CCNL.
Roma, 13 settembre 2000
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