
Lavoro intermittente: le disposizioni del Ministero del lavoro tra strumentalità e contraddizioni
Commento alla circolare ministeriale del 2 febbraio 2005 sul lavoro intermittente


Il lavoro intermittente o job on call è una delle nuove tipologie di lavoro introdotta per la prima volta in Italia dalla legge 30/2003 e dagli artt. 33-40 del D.Lgs. applicativo n. 276/2003 questo vuol dire che non vi è alcun riferimento normativo nella nostra legislazione previgente con cui raffrontarsi.
Il lavoro intermittente rientra nella sfera del rapporto di lavoro subordinato ed è una modalità di impiego che può svolgersi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, il quale può richiedere la prestazione nei tempi stabiliti dall'accordo individuale stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
La legge demanda alla contrattazione collettiva le attività in cui si può fare ricorso al lavoro intermittente. Negli attuali CCNL delle scuole private il ricorso a questa tipologia contrattuale non viene contemplata per volontà delle parti.
Ora con circolare propria circolare del 2 febbraio 2005 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le norme che regolano il lavoro intermittente. compiendo alcune forzature che risultano in alcuni casi in contraddizione con lo stesso Dlgs. 276/2003.
Si tratta di un ennesimo intervento del Ministero teso a favorire il funzionamento del decreto legislativo 276/03 utilizzando come pretesto il fatto che nei CCNL vi sia un presunto vuoto contrattuale e dimenticando volutamente che per un precisa scelta politica i CCNL non hanno regolato il lavoro intermittente.
Nella circolare ministeriale vengono chiariti: definizioni e tipologie, ambito di applicazione, forma del contratto, adempimenti amministrativi, cumulo con altri contratti, periodi predetermintati, indennità di disponibilità, trattamento, economico, normativo e previdenziale, trattamento contributivo e fiscale.
Pubblichiamo di seguito il commento sulla circolare elaborato dal Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della CGIL.
Roma 11 febbraio 2005
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Commento alla circolare ministeriale sul lavoro intermittente
Il 2 febbraio u.s., con annesso commento del Prof. Tiraboschi. come al solito è stata debitamente anticipata dal Sole 24 ore la circolare ministeriale sul lavoro intermittente.
Ulteriori elementi confermano, se possibile, l’indecenza dell’istituto e la ferma determinazione nostra, a tutti i livelli, di impedirne l’ingresso e di contrastarne l’utilizzo.
E’ ipocrita il ricorso al “
perdurante silenzio della contrattazione collettiva” addotto dalla circolare per giustificare gli altri provvedimenti assunti (dalla modifica delle tipologie con il D. Lgs. 251/04, al D.M. del 23 ottobre ’04 con l’elenco di 46 “attività” dove il contratto sarebbe applicabile direttamente): è infatti un dato di fatto che nessun CCNL rinnovato dopo la legge 30 ha accettato tale istituto tra quelli adottabili, e pertanto ne emerge un giudizio condiviso delle parti sociali circa la sua odiosità e alla sua inefficacia: altro che “
perdurante silenzio”!
Questo ragionamento, aldilà della scrittura colorita, è un ragionamento politico di impegno nei confronti delle controparti: risulterebbe infatti del tutto contraddittorio un comportamento padronale che accettasse e desse applicazione alla lettera e allo spirito del CCNL e poi pretendesse di applicare “anche la legge”: è evidente che se si adotta un CCNL che, implicitamente o esplicitamente che sia, non ha incluso il contratto intermittente tra quelli applicabili nella sua sfera di applicazione, non se ne può alterare impunemente l’equilibrio con la motivazione che si sta soltanto applicando una disposizione di legge.
1. Ma la circolare va oltre, forzando perfino i limiti della legge:
2. Le fondamenta sono poste nell’inciso “ per quanto compatibile” che segnala il recinto entro il quale le norme del lavoro subordinato si applichino a questo rapporto, (cfr. Premessa);
3. Altro elemento: i diritti lavoristici si applicano “ limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa”. Il che pone da subito, e viene confermato nel seguito della circolare, una descrizione di un rapporto che attua diritti soltanto nei periodi di prestazione. Quindi la malattia sorta nei periodi di attesa, per non parlare della maternità, sono escluse dalle misure previste, ad es., per i licenziati! L’ansia di beneficiare le imprese e convincerle ad applicare questo strumento fa toccare vette sublimi…
4. Campo di applicazione: la circolare amplia notevolmente sia il perimetro fissato dal 276 sulle causali “soggettive”, sia la stessa interpretazione del DM 23 ottobre ’04 sulle 46 attività.
1. Sfera soggettiva: la legge indicava nei disoccupati fino a 25 anni e nei lavoratori oltre 45 “ espulsi dai processi lavorativi” i titolari di questo rapporto di lavoro. La circolare aggiunge ai disoccupati gli inoccupati e, con sprezzo del ridicolo, ai lavoratori over 45 espulsi anche quelli dimissionari con incentivi. Ne consegue che l’incauto estensore identifica come espulso anche chi si dimette in cambio di soldi: sarebbe un precedente importante per convincere un giudice che ogni dimissione è in realtà un’espulsione, ma dubitiamo che un giudice normale ci possa cascare…
2. Sfera oggettiva: l’indicazione delle 46 attività descritte nel DM 23 ottobre sono da assumere come “ parametro di riferimento oggettivo” per la stipula del contratto intermittente, “ non rilevando la natura intermittente o discontinua della prestazione”(corsivo mio), il che vorrebbe significare che qualsiasi lavoro nelle 46 attività potrebbe risultare possibile in modo intermittente! E’ evidente che si tratta di un’interpretazione ridicola di un provvedimento contro il quale già l’estensore della circolare sa che abbiamo promosso ricorso al TAR del Lazio e quindi si premura di alzare la posta….
3. Forma del rapporto: la modalità della chiamata può essere anche orale (del resto, se si definisce “ a chiamata” che si pretende…No comment, se non fosse che è evidente, (cfr. anche dopo le comunicazioni a Inps ed Inail) l’intenzione dell’estensore di fornire materia per l’elusione dei controlli (“sì, quel ragazzo lavora da noi, ma l’ho appena chiamato e nei prossimi 5 giorni provvederò a comunicare l’assunzione…”)
4. Rapporto anche a tempo determinato ma…senza utilizzo del D.Lgs. 368/01, il che, nella prosa un po’ criptica della circolare, credo significhi che in quanto “ parametro di riferimento oggettivo” l’identificazione delle 46 attività o la stessa stipula del contratto assolvono al compito di identificazione delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo la cui specificazione il 368 indicava come obbligo in capo all’impresa.
5. Orario: meraviglia delle meraviglie, le norme sull’orario (limiti, riposi, pause) non si applicano! Né sono perciò possibili, dice la circolare, analogie con il contratto a tempo parziale. Ricordo soltanto che la sentenza 210 dell’11 maggio ’92 della Corte Costituzionale imponeva per ogni contratto da cui derivasse reddito insufficiente in base all’art. 36 Cost, l’obbligo di permetter la stipula di nuovi rapporti, attraverso l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare con esattezza l’arco orario di impegno giornaliero, settimanale, mensile o annuale. Non risulta che tale obbligo possa essere assolto con la semplice previsione (peraltro non generalizzata) dell’indennità di disponibilità.
6. Comunicazioni: come già preannunciato al punto 3 b), la circolare prevede che la comunicazione dell’instaurazione del rapporto avvenga una volta sola, all’inizio del medesimo, e non anche tutte le volte che si utilizza il lavoratore; ciò determina la possibilità di sostenere da parte del date che , se arriva l’ispettore, il lavoratore è stato appena chiamato per la prima volta. Insomma un aiuto al lavoro “grigio”.
7. Periodi predeterminati: dato che il legislatore aveva usato frasi della lingua quotidiana, ma di difficile definizione giuridica (week-end, vacanze natalizie e pasquali), lo fa la circolare, con esiti ugualmente discutibili (chi decide che il week end decorre dalle 13 del venerdì e dura fino alle 6 del lunedì??)
8. Indennità di disponibilità: la corresponsione è a fine mese, ma allora come si fa a disporne la perdita “per il periodo successivo all’ingiustificato rifiuto”, dato che scatta il licenziamento?
9. Indennità di disoccupazione: la circolare dispone la vigenza del diritto a questo sussidio per i periodi di non lavoro, il che comporta una contraddizione benefica con gli orientamenti dell’inps rispetto ad analogo diritto per i part-time verticali.
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