
Le nuove norme sulla proclamazione degli scioperi
La legge 83/2000 ha cambiato le norme che regolano il diritto di sciopero e ha introdotto procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie e l’obbligo al rispetto di un intervallo di tempo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, nell’ambito di uno stesso comparto.


La legge 83/2000 ha cambiato le norme che regolano il diritto di sciopero e ha introdotto procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie e l’obbligo al rispetto di un intervallo di tempo tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, nell’ambito di uno stesso comparto.
La nuova legge prevede che le nuove norme siano rese applicative da uno specifico accordo tra le parti.
Lo scorso agosto le organizzazioni sindacali della scuola hanno raggiunto con l’Aran un’intesa in proposito, ma l’Aran l’ha recentemente messa in discussione e ha proposto l’introduzione della comunicazione preventiva obbligatoria da parte del personale circa l’adesione allo sciopero. Tutte i sindacati hanno respinto questa proposta e l’Aran ha preso tempo per un ripensamento.
Ad oggi, quindi il comparto scuola è privo di una regolamentazione applicativa delle novità introdotte dalla legge 83/2000. La legge si applica comunque, anche se in via generale.
Pertanto la proclamazione di uno sciopero nazionale di comparto prevede i seguenti passaggi:
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proclamazione dello stato di agitazione;
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svolgimento del tentativo di conciliazione (secondo la pre-intesa di agosto non può oltrepassare la durata di 6 giorni)
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rispetto di un intervallo minimo tra l’effettuazione di uno sciopero, sia dello stesso che di altri sindacati, e la proclamazione di un altro sciopero (la pre-intesa prevede 2 giorni)
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rispetto del periodo di 15 giorni di preavviso tra la proclamazione e l’effettuazione dello sciopero (la pre-intesa lo riduce a 10 giorni);
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effettuazione dello sciopero.
Roma, 16 ottobre 2001
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