
Scuola primaria.
Scuola primaria. L’abolizione degli esami di quinta


Mentre ci si avvia alla fase conclusiva dell’anno scolastico, emergono o vengono riproposte alcune discussioni che hanno attraversato i mesi precedenti. Tra queste figura l’abolizione degli esami al termine della scuola primaria.
Le disposizioni ministeriali sono, come sempre, confuse e contraddittorie.
Il decreto legislativo 59/04 ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 148 del Testo Unico (decreto legislativo 297/94) avente per oggetto gli esami di licenza elementare. Tale abrogazione riguarda solo le classi in cui si applica il nuovo ordinamento, mentre per le rimanenti classi restano in vigore le precedenti disposizioni, le quali verranno cancellate “
a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi”. Così infatti recita l’articolo 19 comma 3 del decreto 59. A tale articolo fa riferimento la Circolare Ministeriale 85/04 per dettare che “l’esame di licenza elementare…già dal corrente anno non viene più effettuato”.
Questo passaggio della circolare è evidentemente teso a sciogliere una contraddizione presente nel decreto 59. Infatti all’articolo 13 comma 2 esso contempla l’applicazione immediata delle sue disposizioni per le classi prime e seconde della scuola primaria e dispone il coinvolgimento di tutte le rimanenti classi della scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2004/2005. Il già citato articolo 19 dello stesso decreto, che riguarda anche le classi della primaria, allude invece ad una fase transitoria in cui le classi a vecchio ordinamento convivono con quelle “riformate”.
La contraddizione è evidente e potrebbe essere spiegata ricordando l’ansia che il governo aveva di approvare rapidamente il provvedimento, la cui emanazione è avvenuta invece in tempi più lunghi di quelli sperati. Probabilmente è dunque frutto di una rilettura poco accurata del testo, che ha lasciato spazio al sorgere dell’interrogativo circa la possibilità di sussistenza anche nel corrente anno scolastico di classi funzionanti secondo il precedente ordinamento e quindi della sopravvivenza, per esse, dell’esame finale.
La tesi che si è attualmente in una fase transitoria sembra essere supportata anche dalla sentenza del 19 gennaio 2005 emessa dal Tar della Puglia, il quale ha ritenuto doversi accogliere il ricorso presentato da alcuni genitori contro una delibera del Collegio Docenti che comportava la modifica di assetti organizzativi e didattici ordinariamente adottati fino all’anno precedente. Il Tar si richiama
“alla prevista abrogazione ad effetto parzialmente differito di significative disposizioni della vecchia disciplina dell'ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo della riforma” disposti dall’articolo 19 del decreto 59 per affermare che “non appare dubitabile che la riforma scolastica (scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio 2004 n.59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni di esse iscritti”.
Ci si potrebbe dunque riferire alla “ragionevole scelta legislativa di continuità didattica” per reclamare la sopravvivenza, nella fase transitoria, degli esami di quinta.
Per le contraddizioni rilevate, la CM 85, che Flc Cgil Cisl e Uil Scuola hanno impugnato per motivi aggiunti all’impugnativa dei provvedimenti di attuazione del Decreto legislativo 59/04, poteva essere contestata anche per la parte che riguarda l’abolizione degli esami di quinta elementare.
Sarebbe stata da parte nostra un’operazione di scarso respiro e forse anche di difficile comprensione e condivisione. Da tempo, infatti, gli esami conclusivi della scuola elementare avevano acquisito una funzione meramente formale e di nessuna incidenza rispetto all’attività didattica e all’organizzazione della scuola; avevano perciò raccolto molte critiche ed erano considerati obsoleti. Da ciò l’irrilevanza del loro mantenimento.
Roma, 13 aprile 2005
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