
Scuole italiane all’estero: pesanti limitazioni per il personale che rientra in Italia
La rigidità interpretativa del MAECI rischia di far decadere molti mandati. La FLC CGIL richiede lo scorporo della quarantena dal conteggio dei 60 giorni previsti dall’articolo 183 del DPR 18/67.


Il dpcm del 3 dicembre prevede all’articolo 6 la limitazione dell’ingresso in Italia ai soli motivi di necessità (esigenze lavorative, esigenze di salute e rientro presso il proprio domicilio) per le persone che hanno soggiornato in alcuni stati o territori (sono quelli dell’elenco E dell’allegato 20 del dpcm, che per sottrazione corrispondono a tutti i paesi extraeuropei).
Il testo prevede inoltre all’articolo 8 che le persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’arrivo in Italia in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E sempre dell’allegato 20 arrivando in Italia siano soggetti ad un periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di quattordici giorni.
Sicuramente è giusto prevedere norme di controllo e tutela della salute in previsione dell’imminente mobilità legata alle festività natalizie, tuttavia la rigidità nell’applicazione da parte del MAECI del periodo di quarantena computato all’interno del periodo di comporto definito dall’articolo 183 del DPR 18/1967 mette a forte rischio la prosecuzione del mandato di diversi lavoratori e lavoratrici attualmente all’estero.
Secondo l’articolo 183, infatti, superati i 60 giorni di malattia / permesso / congedo nell’ultimo anno ci sono le condizioni per essere restituiti ai ruoli metropolitani: stante la situazione sanitaria mondiale in questi ultimi 10 mesi, molti docenti sono già stati sottoposti a periodi di quarantena precauzionale, anche più volte, dunque potrebbero superare il limite previsto dal DPR 18/1967 e quindi essere restituiti in corso d’anno ai ruoli metropolitani (con notevoli problemi sia per il sistema italiano all’estero - sappiamo come sono complicate e lente le nomine secondo la procedura voluta dalla Buona Scuola - sia per il sistema italiano metropolitano, in quanto, come fuori ruolo, sarebbero collocati in una sede provvisoria per poi partecipare alla mobilità.
Oltre tutto, questi giorni di sorveglianza sanitaria, in quanto ricovero ospedaliero, impediscono la fruizione delle ferie.
La FLC CGIL ha esposto queste problematiche al nuovo capo ufficio del MAECI, la consigliera Valentina Setta, ribadendo la richiesta urgente, formalizzata di recente attraverso uno specifico emendamento alla legge di bilancio 2021, di scorporare dal periodo di comporto dell’articolo 183 questi giorni di sorveglianza sanitaria.
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Allegato 20 al dpcm 3 dicembre 2020
Spostamenti da e per l’estero
Elenco A
Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B
Fino al 9 dicembre 2020
Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco C
Fino al 9 dicembre 2020
Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
A decorrere dal 10 dicembre 2020
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
Elenco E
Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
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