
Supervalutazione: il TAR del Piemonte conferma i pronunciamenti del Consiglio di Stato
Sul piano giuridico era scontato che, dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato, i TAR, chiamati ad esprimersi a loro volta sulla questione, ritengano tali pronunciamenti un riferimento fondamentale per un loro parere su analoghi ricorsi


Sul piano giuridico era scontato che, dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato, i TAR, chiamati ad esprimersi a loro volta sulla questione, ritengano tali pronunciamenti un riferimento fondamentale per un loro parere su analoghi ricorsi.
Il TAR del Piemonte, sulla base di una giurisprudenza di fatto consolidata, con sentenza n.124/2005 ha ritenuto che le maggiorazioni stipendiali per il servizio di ruolo all’estero per il personale docente e ata incidono sulla progressione di carriera in quanto le norme che istituiscono la cosiddetta supervalutazione determinano uno stabile mutamento dell’anzianità giuridica ed economica.
Ancora una volta la posizione dell’Amministrazione e la tesi dell’Avvocatura generale dello Stato vengono bocciate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Per una strana ironia della sorte questa sentenza del TAR del Piemonte rappresenta una ulteriore e rinnovata risposta del giudice amministrativo alla recente nota del MIUR con la quale si invita l’Amministrazione periferica ad opporsi in giudizio alle richieste del personale interessato di vedere applicati gli orientamenti sanciti dal Consiglio di Stato, sia in occasione di ricorsi presentati avanti il giudice amministrativo (ovvero presentati prima del passaggio di competenza in materia controversie relative al lavoro pubblico dal giudice amministrativo al giudice ordinario) sia in occasione di quelli presentati avanti il giudice ordinario o giudice del lavoro.
Nel merito del caso in esame il TAR del Piemonte ha riconosciuto ai ricorrenti in servizio o in quiescenza che le maggiorazioni stipendiali per il servizio di ruolo prestato all'estero dal personale docente, disposte dall'articolo 21 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dall'articolo 673 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, devono conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiale degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera. Questo a significare che “le disposizioni determinano uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente”. Per il giudice amministrativo il pronunciamento trova fondamento giuridico nel secondo comma dell'articolo 673 D.Lgs 297/1994 che attesta la valutazione nei termini anzidetti del servizio prestato all'estero “ai fini del trattamento di quiescenza”. La “ratio” della norma è, infatti, rappresentata dal riconoscimento al dipendente di una condizione premiale più favorevole per il maggior disagio e onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale.
Roma, 12 aprile 2005
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