
Università di Trento: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti


Università di Trento: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Art. 1 - Finalità
In applicazione dell'art.4 della Legge 19.10.1999 n.370, è emanato il presente regolamento, che disciplina:
a) le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, al perseguimento degli obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa;
b) le modalità di monitoraggio e di verifica degli impegni didattici;
c) l'erogazione dei compensi incentivanti;
d) la pubblicità delle procedure.
Art. 2 - Destinatari
I compensi incentivanti sono riservati ai professori ed ai ricercatori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e che non svolgano attività didattica comunque retribuita presso altre Università o Istituzioni pubbliche e private.
Art. 3 - Ripartizione del fondo
Il fondo è ripartito annualmente tra le Facoltà con delibera del Senato Accademico allargato agli studenti, sulla base del numero di professori e ricercatori e degli studenti iscritti ai vari Corsi di Laurea, di Diploma universitario e di Dottorato di Ricerca, nonché sulla base del numero degli insegnamenti attivati, tenuto conto di obiettivi e di criteri determinati dal Senato Accademico.
Il Senato Accademico può destinare una parte del fondo alla incentivazione delle attività individuate dall'articolo 4, comma 2, nn. 1) e 2) della legge 370/1999 alle quali partecipino più Facoltà in considerazione dei profili di comune interesse che dette attività presentano.
Art. 4 - Utilizzazione del fondo
Sulla base della comunicazione rettorale dell'avvenuta ripartizione e dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 4 sopracitato, il Consiglio di Facoltà destina le risorse di competenza:
a) una quota ai docenti e ricercatori di cui all'art. 2, i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti- docente:
1. dedichino, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari. Non rientra nel computo l'impegno derivante dal conferimento di supplenze e/o affidamenti retribuiti presso la stessa o altra Facoltà dell'Ateneo;
2. dedichino ulteriori ore per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento;
3. svolgano comunque attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.
b) una quota al finanziamento di progetti volti al miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.
Le Facoltà predeterminano i criteri per la ripartizione fra i docenti che soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2, e 3 della lett. a)
Art. 5 - Progetti (Obiettivi e requisiti)
Gli obiettivi volti al miglioramento qualitativo dell'attività didattica sono evidenziati nei progetti che dovranno essere elaborati dai gruppi di docenti e/o ricercatori, sulla base di un ordine di priorità definito dal Senato Accademico con congruo anticipo rispetto all'inizio di ogni accademico e presentati al Preside della Facoltà. La selezione dei progetti da finanziare è deliberata dal Consiglio di Facoltà prima dell'inizio dell'anno accademico.
Art. 6 - Pubblicità
Alle disposizioni contenute nel presente regolamento, ai programmi didattici ed ai progetti approvati verrà assicurata la massima pubblicità nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso il sito WEB di Ateneo.
Art. 7 - Erogazione dei compensi incentivanti
I compensi incentivanti hanno natura di assegno aggiuntivo pensionabile, sui quali graveranno le ritenute previste dalla legge.
Essi vanno attribuiti con provvedimento del Preside, sulla base dell'accertamento del maggiore impegno orario profuso e della realizzazione dei progetti, subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta dai soggetti interessati, espressa dalla Facoltà, sentito il Comitato paritetico per la didattica.
Art. 8 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.
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